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Approvate con Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018
Testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni ( NTC2018 ), di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. Le presenti norme sostituiscono quelle approvate con il decreto ministeriale 14 gennaio 2008.
Capitolo 1 - OGGETTO
Capitolo 2 - SICUREZZA E PRESTAZIONI ATTESE
Capitolo 3 - AZIONI SULLE COSTRUZIONI
Capitolo 4 - COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI
Capitolo 5 - PONTI
Capitolo 6 - PROGETTAZIONE GEOTECNICA
Capitolo 7 - PROGETTAZIONE PER AZIONI SISMICHE
Capitolo 8 - COSTRUZIONI ESISTENTI
Capitolo 9 - COLLAUDO STATICO
Capitolo 10 - REDAZIONE DEI PROGETTI STRUTTURALI
Capitolo 11 - MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE
Circolare applicativa - Versione pdf completa
Aggiornamento Decreto 9 Marzo 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 69 del 22 Marzo 2023:
Modifiche ed integrazioni all'«Ambito di applicazione e disposizioni transitorie»
All'art. 2 del decreto ministeriale 17 gennaio 2018 sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito con il seguente:
«Con riferimento alla seconda e alla terza fattispecie del precedente periodo, detta facoltà è esercitabile solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro sette anni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 1.»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 1-bis:
«1-bis. Dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 1 e fino al 22 marzo 2025, e' sospesa l'applicazione del punto 11.4.2 delle suddette norme tecniche»;
c)dopo il comma 1-bis di cui alla lettera b), è aggiunto il seguente comma 1-ter:
«1-ter. Dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 1 e fino al 22 marzo 2025, è sospesa l'applicazione del punto 11.5.2 delle suddette norme tecniche limitatamente ai tiranti di ancoraggio per uso geotecnico di tipo passivo».