NTC 2018 - Nuove norme per il calcolo strutturale

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NTC 2018 - Nuove norme per il calcolo strutturale

Approvate con Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018

Testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni ( NTC2018 ), di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. Le presenti norme sostituiscono quelle approvate con il decreto ministeriale 14 gennaio 2008.

Capitolo 1 - OGGETTO

Capitolo 2 - SICUREZZA E PRESTAZIONI ATTESE

Capitolo 3 - AZIONI SULLE COSTRUZIONI

Capitolo 4 - COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI

Capitolo 5 - PONTI

Capitolo 6 - PROGETTAZIONE GEOTECNICA

Capitolo 7 - PROGETTAZIONE PER AZIONI SISMICHE

Capitolo 8 - COSTRUZIONI ESISTENTI

Capitolo 9 - COLLAUDO STATICO

Capitolo 10 - REDAZIONE DEI PROGETTI STRUTTURALI

Capitolo 11 - MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE

Circolare applicativa - Versione pdf completa

 

Aggiornamento Decreto 9 Marzo 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 69 del 22 Marzo 2023:

 

Modifiche ed integrazioni all'«Ambito di applicazione e  disposizioni transitorie»

 

 All'art. 2 del decreto ministeriale 17 gennaio 2018 sono  apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

 

a)   al comma 1, il secondo periodo è sostituito con il seguente:

     «Con riferimento alla seconda  e  alla  terza  fattispecie  del precedente periodo, detta facoltà è esercitabile solo nel  caso  in cui la consegna dei lavori avvenga entro sette  anni  dalla  data  di entrata in vigore delle norme tecniche  per  le  costruzioni  di  cui all'articolo 1.»;

 

b)   dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 1-bis:

     «1-bis. Dalla data di entrata in vigore  delle  norme  tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 1 e fino al 22 marzo 2025,  e' sospesa  l'applicazione  del  punto 11.4.2  delle   suddette   norme tecniche»;

 

c)dopo il comma 1-bis di cui alla lettera  b),  è  aggiunto  il seguente comma 1-ter:

     «1-ter. Dalla data di entrata in vigore  delle  norme  tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 1 e fino al 22 marzo 2025,  è sospesa l'applicazione del punto 11.5.2 delle suddette norme tecniche limitatamente ai tiranti di ancoraggio per  uso  geotecnico  di  tipo passivo».